Norme d'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594 sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
Il personale tecnico di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, e' assunto dal Ministero degli affari esteri a contratto di diritto privato e con le modalita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonche' in conformita' delle disposizioni degli articoli seguenti.