Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Brindisi.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota 17 giugno 1963, n. 4255/4, con la quale il medico provinciale di Brindisi trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per quel capoluogo di Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitario, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, con il quale, fra, l'altro, fu dichiarato zona malarica tutto il territorio del comune di Brindisi, allora della provincia di Lecce;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Brindisi, gia' della provincia di Lecce, contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, e revocata.
Vista la nota 17 giugno 1963, n. 4255/4, con la quale il medico provinciale di Brindisi trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per quel capoluogo di Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitario, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, con il quale, fra, l'altro, fu dichiarato zona malarica tutto il territorio del comune di Brindisi, allora della provincia di Lecce;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Brindisi, gia' della provincia di Lecce, contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, e revocata.