Norme relative alla partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ad enti e organismi diretti a promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.
Art. 1.
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto Motta, societa' per azioni, nonche' nel Centro sperimentale stadi ed esperienze, C.I.S.E., societa' per azioni, e nella I.S.M.E.S., Istituto sperimentale modelli e strutture, societa' per azioni, previa modificazione degli statuti degli Enti predetti con esclusione di ogni attivita' che non abbia per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.