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Regolamento per l'esecuzione della legge 3 ottobre 1957 n. 1029, che disciplina la produzione e il commercio dell'alcol etilico.

Art. 1.


La vigilanza igienica, sull'applicazione delle norme contenute nella legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e nel presente regolamento, ai fini della tutela della pubblica salute, spetta al Ministero della sanita', salvo le attribuzioni di competenza di altre Amministrazioni in quanto previste da leggi e regolamenti speciali.
Le autorita' sanitarie ai fini di tale vigilanza si avvalgono dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria.