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Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei 700 posti di usciere giudiziario di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 564.

Art. 1.


I settecento posti, aumentati nel ruolo organico degli uscieri giudiziari con la legge 5 luglio 1961, n. 564, sono attribuiti alle piante organiche degli uffici giudiziari come dalla unite tabelle, risultanti dall'allegato A, vistate dal Ministro proponente.