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Revoca di dichiarazione di zone di endemia malarica per vari Comuni della provincia di Messina.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota 21 gennaio 1963, n. 667, con la quale il medico provinciale di Messina trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesaro', Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora, Taormina e Venetico di quella Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visti i regi decreti con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni e precisamente: 8 giugno 1903, n. 276, per quelli di Milazzo, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela, 25 luglio 1904, n. 465, per quelli di Giardini e Taormina e 26 marzo 1905, n. 151, per quelli di Cesaro', Spadafora San Martino (ora Spadafora), San Teodoro e Venetico;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesaro', Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora (gia': Spadafora San Martino), Taormina e Venetico, della provincia di Messina, sono revocate.