N NORME. red.it

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza nella Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 12 novembre 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, in data 15 ottobre 1962;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, e' incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.
Le modalita' dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.