Applicazione nella provincia di Treviso della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa antigrandine.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso.
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso.