Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei muratori ed affini del territorio di Trieste.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiana per la quale sono stati stipulati, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo 11 gennaio 1960, relativo all'estensione alle aziende artigiane dei muratori ed affini del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per l'industria edile, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane dei muratori ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi collettivi di cui al primo comma. dipendenti dalle imprese artigiane dei muratori ed affini del Territorio di Trieste.