Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nelle province di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, ed alla motoaratura nella provincia di Forli'.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivi 20 giugno 1958, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti la trebbiatura per conto terzi;
- per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 9 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura a macchina dei cereali;
- per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 27 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla trebbitura;
- per la provincia di Siena, l'accordo collettivo luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 luglio 1959, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 14 giugno 1960, relativo agli addetti alla trebbiatura dei cereali;
- per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 30 giugno 1954, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Forli', l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo ai lavoratori addetti alla motoaratura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo e Terni ed alla motoaratura della provincia di Forli'.