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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti delle province di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi integrativi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi annessi al presente decreto:
per la provincia di Brescia, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;
per la provincia di Como, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Cremona, contratto collettivo integrativo 24 maggio 1956, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Ferrara, contratto collettivo integrativo 14 maggio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;
per la provincia di Lucca, contratto collettivo integrativo 23 gennaio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Mantova, contratto collettivo integrativo 12 ottobre 1956, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Milano, contratto collettivo integrativo 15 luglio 1960, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Novara, contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituite;
per la provincia di Pavia, contratto collettivo integrativo 10 ottobre 1955, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo;
per la provincia di Pisa, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Savona, accordo collettivo integrativo 7 gennaio 1959, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
per la provincia di Trento, accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo, e accordo collettivo integrativo 24 giugno 1960, relativo alle famiglie cooperative e al personale da esse dipendente;
per la provincia di Udine contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente dalle cooperative di consumo;
per la provincia di Venezia, contratto collettivo integrativo 23 maggio 1951, relativo al personale dipendente dalle cooperative di consumo.
Le norme di cui al primo comma sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti esercenti le attivita' considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano. Novara, Pavia, Pisa, Savona. Trento, Udine, Venezia.