Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie delle province di Milano, Napoli e Teramo.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo 29 maggio 1946, relativo ai tagliatori ed alle tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini, e di impermeabili, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1947, relativo al trattamento di mensa per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie;
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo 29 marzo 1949, relativo agli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria;
- per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1952, relativo ai dipendenti da fabbriche industriali ed artigiane di confezioni di biancheria, camiceria, ecc, in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti delle imprese per le confezioni in serie delle province di Milano, Napoli e Teramo.