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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agrumari dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle province di Catania e Siracusa.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Catania, il contratto collettivo integrativo 30 novembre 1959, relativo ai lavoratori agrumari interni, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, relativo ai raccoglitori di agrumi;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 24 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumari interni, il contratto collettivo 30 ottobre 1958, relativo ai lavoratori agrumari esterni: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agrumari dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle province di Catania e Siracusa.