Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati e operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del pelo per cappelli e dei cappelli di pelo e degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del feltro di pelo della provincia di Arezzo, zona del Valdarno.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Arezzo, zona del Valdarno, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti la manifattura del pelo per cappelli, e l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dai cappellifici e feltrifici di pelo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrativa di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del pelo per cappelli e dei cappelli di pelo, nonche' di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del feltro di pelo, della provincia di Arezzo, zona del Valdarno.