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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 31 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.