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Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956 sull'indennita' di mensa, relativo ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.