N NORME. red.it

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Ferrara.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo alle lavoratrici stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, della provincia di Ferrara.