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Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari e da caffe', bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per la estensione dei contratti collettivi nazionali degli esercenti pubblici, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffe', bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, da caffe', bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.