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Norme concernenti la istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per il comune di La Spezia;
- l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva in fra settimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;
- l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del retro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.