Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Pescara e Teramo.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' commerciali per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956 e l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960;
- per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Pescara e Teramo.