Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 25 febbraio 19(30 e l'accordo collettivo 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Firenze.