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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minierarie della provincia di Catanzaro.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo agli operai addetti all'industria mineraria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Catanzaro.