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Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia da Como, dalle imprese delle acque gassate e dei prodotti ittici della provincia di La Spezia e dalle imprese tessili della provincia di Torino.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa:
per la provincia di Como, l'accordo collettivo 5 marzo 1947, relativo ai dipendenti dalle imprese industriali;
per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 27 agosto 1948, relativo ai dipendenti delle imprese delle acque gassate, e l'accordo collettivo 19 giugno 1953, relativo ai dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici;
per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 20 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle imprese tessili;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' industriali per le quali detta indennita' e' regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Como, dalle imprese delle acque gassate e dei prodotti ittici della provincia di La Spezia e dalle imprese tessili della provincia di Torino.