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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici della provincia di Milano.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Milano:
il contratto collettivo 17 luglio 1952, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici;
l'accordo collettivo i novembre 1954, relativo alla attuazione, nei riguardi delle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici, dell'accordo 12 giugno 1951 sul conglobamento e sul riassetto zonale;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici della provincia di Milano.