Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Siracusa.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 giugno 1958, relativo al personale addetto alla raccolta del pomodoro, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta del pomodoro, dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Siracusa.