N NORME. red.it

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno.

Articolo unico


I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno:
il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini;
gli accordi collettivi 6 maggio 1953, 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, relativi agli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno.