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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bolzano.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende di panificazione, i sotto indicati contratti e accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto:
- accordo collettivo 16 ottobre 1950 e accordi collettivi integrativi 19 giugno 1957, 29 luglio 1958 e 12 dicembre 1959, per la provincia di Bolzano;
- contratto collettivo integrativo 24 novembre 1950 e accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1954, per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico;
- contratto collettivo integrativo 20 giugno 1956 e accordi collettivi integrativi 3 luglio 1957 e 2 settembre 1958, per il circondario di Merano.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bolzano.