Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate delle regioni dell'Alta Italia.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 24 maggio 1960, relativo ai lavoratori addetti all'industria delle acque e bevande gassate per le regioni dell'Alta Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole di contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo, indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e Bevande gassate delle Regioni dell'Alta Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 115. - VILLA