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Norme sul trattamento economico e normativo per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Milano.