Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano.
L'accordo collettivo 14 ottobre 1947 e l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sull'indennita' di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.