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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.