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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo 5 aprile 1955, relativo alla determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera;
- l'accordo collettivo 11 luglio 1958, relativo al regolamento ed alle tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo all'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
- l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria laniera;
- l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, relativo agli operai delle industrie laniere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei, confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.