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Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno.

Articolo unico.



I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Belluno.