Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle zone dell'Alta e Bassa Ossola.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per le zone dell'Alta e Bassa Ossola, gli accordi collettivi 9 giugno 1948 e 23 settembre 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle zone dell'Alta e Bassa Ossola.