N NORME. red.it

Norme sul trattamento economico e normativo dei presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.