N NORME. red.it

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli della provincia di Pisa.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, relativo alla corresponsione della indennita' vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli che non forniscono gratuitamente indumenti da lavoro della provincia di Pisa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso il presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Pisa.