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Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti delle Casse rurali ed artigiane.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo ai dipendenti della Casse rurali ed Artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti delle Casse rurali ed artigiane.