Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle province di Foggia, Bari e della citta' di Lecce.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro Costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, relativo ai lavoranti barbieri - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba;
- per la citta' di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato;
- per la citta' di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da sale da barba;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle province di Foggia, Bari e della citta' di Lecce.