Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana.
Art. 1.
Il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana, e' emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delle due Camere.
La deliberazione delle Camere e' promossa dal Governo della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato.
Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.