Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina e Sicignano degli Alburni della provincia di Salerno.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto le note in data 24 aprile 1961, con le quali il medico provinciale di Salerno, previo pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale di sanita', ha avanzato proposte per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina e Sicignano degli Alburni, in quest'ultimo compresa la frazione Galdo, gia' Comune autonomo;
Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 con il quale sono state dichiarate, fra l'altro, le zone malariche dei predetti Comuni, compreso il gia' comune di Galdo e il regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, con il quale sono state, fra l'altro, ampliate le zone malariche dei comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanita'. Le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nel regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 per i comuni di Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina, Sicignano degli Alburni e del gia' comune di Galdo, nonche' quelle contenute nel regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, per i comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni, tutti della provincia di Salerno, sono revocate.
Visto le note in data 24 aprile 1961, con le quali il medico provinciale di Salerno, previo pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale di sanita', ha avanzato proposte per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina e Sicignano degli Alburni, in quest'ultimo compresa la frazione Galdo, gia' Comune autonomo;
Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 con il quale sono state dichiarate, fra l'altro, le zone malariche dei predetti Comuni, compreso il gia' comune di Galdo e il regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, con il quale sono state, fra l'altro, ampliate le zone malariche dei comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanita'. Le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nel regio decreto 24 marzo 1904, n. 177 per i comuni di Colliano, Petina, Salvitelle, Santa Marina, Sicignano degli Alburni e del gia' comune di Galdo, nonche' quelle contenute nel regio decreto 8 giugno 1920, n. 1024, per i comuni di Colliano e Sicignano degli Alburni, tutti della provincia di Salerno, sono revocate.