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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti, dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Ascoli Piceno.

Preambolo
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 1961
GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 130. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959,- INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 11 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO E DEL MARMO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO


Parte di provvedimento in formato grafico