Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle province di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Garfagnana.
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 1 gennaio 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 31 agosto 1946, relativo all'orario di lavoro per gli operai addetti alle cave del marmo della Versilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1946, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro effettivo giornaliero in cava e per il riconoscimento del quarto piovoso per gli operai addetti alle aziende marmifere della Garfagnana, l'accordo collettivo 8 settembre 1947, relativo al calcolo della gratifica natalizia, nonche' all'indennita' di mensa per i lavoratori del marmo addetti alle cave, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955, di conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende marmifere, l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1956, per l'aumento del 10% dei minimi salariali per la industria del marmo; rispetto a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale sul conglobamento;
- per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1952, relativo all'orario di lavoro degli opera filisti delle cave, l'accordo collettivo integrativo 29 agosto 1945, sull'orario di lavoro nelle cave;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle province di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Carfagnana.