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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali, ecc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1 aprile 1950 e 4 agosto 1953, relativi agli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture, l'accordo collettivo nazionale 17 novembre 1953, sulle declaratorie operaie e relative qualifiche da valere per gli operai dipendenti dalle aziende suddette, l'accordo collettivo nazionale 23 novembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle spazzole e pennelli e preparatrice delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici delle relative materie prime e di crine animale e vegetale per imbottiture.