Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958 per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura dalle olive della provincia di Arezzo.