Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 4 dicembre 1958 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 20 settembre 1955 per i salariati fissi, l'accordo salariale 16 giugno 1968 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali e l'allegato contratto collettivo 10 febbraio 1954 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Caserta, il patto collettivo 20 luglio 1951 per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1955, per i salariati fissi, il contratto collettivo integrativo 25 maggio 1959, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Salerno, il patto collettivo 27 marzo 1954 per i braccianti agricoli convenzionati, il contratto collettivo 11 giugno 1959 per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 30 settembre 1959 per i salariati fissi ed ausiliari, il patto collettivo 30 Settembre 1959 per i braccianti agricoli avventizi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti, accordi e patti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nei contratti, negli accordi e nei patti di cui al 1° comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.