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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle province di Campobasso, Pescara e Teramo.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 19 giugno 1958, relativo ai lavoratori addetti alle trebbie;
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 18 luglio 1957; relativo all'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla trebbiatura del grano;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 6 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, delle province di Campobasso, Pescara e Taranto.