Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Modena e Ravenna.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo, 26 maggio 1959 per i braccianti agricoli e le maestranze agricole specializzate, il contratto collettivo I ottobre 1959 per i salariati fissi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i boari e salariati di campagna;
- per la provincia di Ravenna, il patto collettivo 14 luglio 1954 per i salariati fissi, il contratto collettivo 28 dicembre 1955 e l'accordo collettivo 1 agosto 1958 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 3 giugno 1959 per le tariffe per le squadre d'aia addette alla trebbiatura del grano;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Modena e Ravenna.