Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Frosinone e Latina.
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo 1 ottobre 1956 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1956 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1959 per i salariati fissi;
- per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 15 marzo 1949 per le aziende pastorizie, il patto collettivo 24 aprile 1957 per i braccianti agricoli, il contratto collettivo 15 settembre 1959 per i salariati fissi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Frosinone e Latina.