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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attivita' minori e connesse delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 5 luglio 1957 relativo agli addetti alla motoaratura e lavorazioni minori;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 10 luglio 1958 relativo ai lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 2 marzo 1956 relativo ai lavori di trebbiatura, motoaratura, sgusciatura semi e granoturco pressatura paglia ed operazioni similari:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla motoaratura, alla trebbiatura ed alle attivita' minori, connesse e comunque considerate nei contratti di cui al primo comma delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.