Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 maggio 1947;
- per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi integrativi 16 luglio 1947 e 17 dicembre 1954 per la provincia di Pisa, il contratto collettivi integrativo 9 giugno 1958;
- per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1955 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.